Se la moglie rifiuta di fare sesso il marito può trovarsi un'amante
La normativa in tema di diritto di famiglia sancisce che tra i doveri di assistenza morale, è compreso anche quello di avere rapporti sessuali con il proprio coniuge. Il sentimento in una coppia sposata è fatto anche di passione intimità senso di appartenenza e condivisione del desiderio sessuale.
L’articolo 3 lett. F) della legge citata annovera, tra le cause di scioglimento diretto del vincolo coniugale, proprio l’ipotesi della mancata consumazione di rapporti sessuali. All’avvocato divorzista accade di sovente di trovarsi a dover affrontare problematiche sessuali che logorando una relazione conducono due coniugi alla separazione.
Che cosa accade se durante un rapporto matrimoniale uno dei coniugi si rifiuta di avere rapporti sessuali?
Il caso concreto
Un uomo a Pescara ha chiesto la separazione dalla moglie perché la stessa, negli ultimi 10 anni, in concomitanza con la nascita del figlio della coppia, non aveva più avuto rapporti sessuali con lui.
L’uomo non sopportando più l’astinenza sessuale aveva intrapreso una relazione extraconiugale e si era allontanato dalla residenza coniugale iniziando una convivenza con la nuova partner.
Da qui la richiesta della moglie di addebitare la colpa della separazione al marito che l’aveva tradita e aveva addirittura abbandonato il tetto coniugale per convivere con l’amante.
Il Tribunale di Pescara chiamato a decidere sulla controversia, pronunciava la separazione dei coniugi, rigettando però la domanda di addebito per abbandono del tetto coniugale, formulata dalla moglie.
La donna decideva di impugnare la sentenza, contestando la mancata pronuncia di addebito e la domanda ad essa correlata di condanna al risarcimento dei danni. La Corte D’appello dell’Aquila il 21 febbraio 2012, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del marito che aveva spiegato di “essere andato via di casa perché la situazione familiare non era più sopportabile e che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali tra i coniugi”, decideva per la non addebitabilità della separazione allo stesso.
La moglie per sentire riconosciute le proprie ragioni decideva di ricorrere in Cassazione.
La moglie rifiuta di fare sesso (Corte di Cassazione, Sezione V Civile,
Sentenza 5 febbraio 2014, n. 2539)
La Suprema Corte pur ribadendo “che l’obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di norma imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina di per sè una separazione addebitabile al coniuge che ne è responsabile, precisa che vi debba essere nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale”.
Gli Ermellini di Piazza Cavour allo stesso modo confermano che “l’abbandono della casa familiare non comporti l’addebito della separazione se si provi che è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge”.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorso della moglie. Nel caso di specie infatti la donna non aveva mai contestato il fatto di essersi negata
sessualmente al marito, per più di dieci anni, pertanto la Suprema Corte chiamata a giudicare, ha ritenuto che non vi fosse alcun nesso causale tra l’abbandono del tetto coniugale e la fine dell’unione tra i coniugi. Il marito nel caso in questione infatti era venuto meno all’obbligo di fedeltà coniugale e aveva conseguentemente lasciato la casa coniugale, spinto dal rifiuto decennale della moglie di consumare rapporti sessuali con lui e per tale motivo la separazione non gli poteva essere addebitata essendo venuta meno da tempo la affectio coniugalis.
Come si è visto, l’addebito nella separazione, è uno degli argomenti più delicati nel diritto di famiglia. Per questo motivo è fondamentale una assistenza legale specializzata con il patrocinio di un avvocato divorzista.