Nella sezione dedicata a separazione e divorzio abbiamo spiegato come la materia del diritto di famiglia, sia incredibilmente frastagliata al punto da renderla una materia specializzante.
L’affidamento dei figli è parte fondamentale di tale complesso e delicato sistema normativo. La disciplina sostanziale che riguarda le coppie genitoriali, coniugali e non, viene infatti definita “figliocentrica”.
Il motivo di tale definizione è dato dal fatto che la normativa in tema di filiazione è stata riformata di recente dal legislatore (L. 54/2006, L. 219/2012, D. Lgs. 154/2013). Per anni, i figli nati da coppie non sposate, sono stati privi di una vera tutela giurisdizionale. Le coppie non sposate che si separavano dovevano recarsi, anziché da un Tribunale Ordinario, da un Tribunale per i Minorenni, con tempi giudiziari, rito e costi differenti.
Oggi il nostro Codice Civile prevede finalmente una disciplina uguale per i figli nati da coppie sposate e per i figli nati da coppie non sposate. Ancor più importante è che l’ossatura del Codice Civile è stata profondamente modificata passando da una visione “adultocentrica” ad una logica “figliocentrica”, prevedendo, oltre all’unicità dello status di figlio (art. 315 c.c.), che il figlio ha diritto:
- ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori fino al raggiungimento dell’indipendenza economica (art. 315 bis c.c. e art. 30 Cost.);
- di crescere nell’ambito della famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 317 bis c.c.);
- ad essere ascoltato (cfr. art. 336 bis c.c.).
È bene sapere che nell’ambito di un procedimento di affidamento dei figli sono molteplici le questioni che si pongono all’attenzione dell’organo giudicante. Oltre a decidere se l’affidamento della prole minorenne sarà un affidamento condiviso (o congiunto), un affidamento esclusivo, super-esclusivo (art. 337-quater, comma 3, c.c.) oppure a un affidamento a un terzo (es. Comune, con delega ai Servizi Sociali), il Tribunale dovrà pronunciarsi anche sul collocamento dei minori.
Il collocamento dei figli è spesso oggetto di aspri litigi dinanzi al Giudice. Questo anche perché di norma al collocamento della prole seguono l’assegnazione della casa familiare e l’obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli. In altri termini, il genitore che verrà dichiarato collocatario della prole potrà rimanere nella casa familiare, che gli verrà assegnata fino alla indipendenza economica dei figli, e potrà chiedere un contributo al loro mantenimento.
Lo Studio Bravetti si occupa da anni di procedimenti di affidamento dei figli. Tutelando madri, padri, ma soprattutto i minori. Come sapientemente sancito da una giurisprudenza illuminata, una visione sistematica ed evolutiva del nostro ordinamento, impone che “l’Avvocato del padre o della madre, nei procedimenti minorili, abbia comunque l’obbligo di assumere un comportamento “protettivo” dei minori coinvolti” (Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 23 marzo 2016).