Skip to main content

Annullamento matrimonio

L’annullamento del matrimonio è quella procedura con la quale, al ricorrere di determinati presupposti, un coniuge può ottenere dal Tribunale la pronuncia che quel matrimonio non sia mai stato celebrato.

La differenza con il divorzio è notevole. Con il divorzio si ottiene lo scioglimento del vincolo (o cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario) dal momento della sentenza del Tribunale. Con l’annullamento del matrimonio, invece, si ottiene la sua cancellazione; pertanto per lo Stato, quel matrimonio è come se non fosse mai stato celebrato. Gli effetti della pronuncia di annullamento del matrimonio addirittura retroagiscono sino alla data della celebrazione.

È bene sapere che il matrimonio civile, come il matrimonio religioso, può essere annullato solo per specifici motivi individuati dalla legge. Anzitutto è bene sapere che esistono casi di nullità e annullamento. Qui di seguito un elenco non esaustivo.

Il matrimonio può essere dichiarato nullo nei seguenti casi:

  • matrimonio nullo per violazione della norma sulla libertà di stato (art. 86 c.c.)
  • matrimonio nullo perché contratto fra parenti, affini o legati da vincoli di adozione (art. 87 c.c.)
  • matrimonio nullo perché contratto tra persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (art. 88 c.c.).

Il matrimonio può essere dichiarato nullo nei seguenti casi:

  • matrimonio annullabile perché contratto da minore d’età (art. 117 c.c.)
  • matrimonio annullabile perché contratto con persona affetta da infermità mentale (id est, interdizione; art. 119 c.c.)
  • matrimonio annullabile perché contratto da persona incapacità naturale (es. anziano affetto da patologie, uso di stupefacenti, etc..; art. 120 c.c.)
  • matrimonio annullabile perché contratto sotto violenza morale
  • matrimonio annullabile perché contratto a seguito di timore di eccezionale gravità
  • matrimonio annullabile per errore sull’identità della persona o su qualità personali dell’altro coniuge (es. malattia psichica-fisica o un’anomalia sessuale, esistenti prima delle nozze ed ignote all’altro coniuge)

L’annullamento del matrimonio comporta la perdita della qualità di coniuge e lo scioglimento della comunione legale. Oltre a ciò, si perderanno i diritti successori sull’eredità dell’altro coniuge e il diritto ad un assegno di mantenimento. Sono, invece sempre garantiti, grazie a una normativa c.d. figliocentrica, i diritti dei figli. Essi non diventeranno “figli illegittimi” e sarà sempre possibile far valere i loro diritti, anche successori.

Attenzione: grazie all’art. 129-bis del codice civile, è possibile chiedere il risarcimento del danno al coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio. In particolare, nei suoi confronti sarà possibile ottenere, se l’altro coniuge era in buona fede una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto.