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Mantenimento dei figli maggiorenni conviventi: a chi va assegnata la casa?

Ma fino a quando dura l’assegnazione della casa familiare?

Quando l’ex coniuge proprietario della casa familiare può rientrarne in possesso?

 

IL CASO CONCRETO

Nell’ambito di un giudizio di separazione personale, è stata disposta l’assegnazione della casa coniugale alla moglie presso la quale era collocato il figlio minorenne, statuizione confermata anche dai giudici di appello.

Il marito ha depositato ricorso in Cassazione rilevando che il figlio ormai diventato maggiorenne non viveva più nella casa familiare, essendosi trasferito in altra città per motivi di studio.

In Cassazione, viene osservato come non fosse stato tenuto in considerazione la circostanza che il figlio, divenuto maggiorenne, vivesse stabilmente in altra città per motivi di studio.

Sulla base di tale osservazione, rilevando che non sussistessero più collegamenti stabili con l’abitazione del genitore, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, revocando l’assegnazione della casa familiare.

Su quali principi ha deciso la Corte di Cassazione? Cosa si intende per coabitazione?

Oggi la nozione di coabitazione è regolata dall'art. 337-sexies c.c., secondo cui il diritto al godimento della casa familiare va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio, contragga nuovo matrimonio o come nel caso specifico quando il figlio maggiorenne cessi la convivenza con il genitore assegnatario.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 14458/2025 pubblicata il 30 maggio ha stabilito che nel caso in cui l’assegnatario, che sia tale anche in considerazione della stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, diventa rilevante la qualifica di tale convivenza. Vanno certamente escluse quindi le ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità. Deve sussistere collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo, anno, semestre, mese.

Si è così superato il precedente orientamento, espresso da Cass. n. 11320/2005, secondo cui al fine di ritenere integrato il requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne, pur in assenza di una quotidiana coabitazione, mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano anche saltuariamente.

Il tema dell’assegnazione della casa familiare e della sua durata, rappresenta un argomento molto delicato nell’ambito del diritto di famiglia, per questo motivo è fondamentale una assistenza legale specializzata con il patrocinio di un avvocato divorzista.